IL PRETORE
   Sulla richiesta dell'imputato Fuso di applicazione  della  sanzione
 sostitutiva  di L. 2.000.000 di multa in luogo della pena di mesi due
 giorni venti di reclusione relativamente al  delitto,  contestato  al
 capo  A della rubrica, di omicidio colposo aggravato dalla violazione
 delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in ordine alla
 quale il p.m. ha espresso il proprio consenso;
    Premesso che sembrano  ricorrere  le  condizioni  richieste  dalla
 legge  per  l'accoglimento,  poiche'  alla  stregua  degli  atti  nel
 fascicolo per il dibattimento non  emergono  le  condizioni  per  una
 pronunzia  di  proscioglimento  ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., la
 qualificazione giuridica del fatto e  l'applicazione  e  comparazione
 delle circostanze appaiono corrette, la concreta determinazione della
 sanzione,  pur  nella  sua lieve entita' non sembra contrastare con i
 principi desumibili dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione,  e
 con  particolare  riferimento  alla sostituzione della pena detentiva
 essa deve ritenersi consentita alla luce  dell'avvenuta  attribuzione
 alla  competenza  del Pretore del delitto in questione (art. 7, lett.
 H, del c.p.p.), dell'innovazione apportata  in  tema  di  limiti  per
 l'applicazione  delle  sanzioni  sostitutive dall'art. 5 del d.l. 14
 giugno 1993, n. 187, e dell'assenza di un'espressa  esclusione  della
 applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive al delitto in esame, non
 essendo tale esclusione prevista dall'art.  60,  primo  comma,  della
 legge n. 689/1981;
      che  tale ultimo profilo della disciplina applicabile al caso di
 specie   appare   a   questo   pretore   fortemente    sospetto    di
 incostituzionalita'sotto  il profilo della violazione delle regole di
 uguaglianza e parita'  di  trattamento  di  situazioni  simili  e  di
 razionalita'  delle  scelte  discrezionali del legislatore desumibili
 dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' la citata norma
 dell'art.  60,  primo  comma,  della  legge   n.   689/1981   esclude
 l'applicabilita'   delle   sanzioni  sostitutive  al  reato  previsto
 dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p., quando si  tratti  di
 fatti  commessi  con  violazione  delle  norme  di  prevenzione degli
 infortuni sul lavoro che abbiano determinato le conseguenze  previste
 dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del c.p.
    sicche'  per effetto, certamente non voluto dal legislatore, delle
 innovazioni legislative sopravvenute  alla  disciplina  dell'art.  60
 della   legge   n.   689/1981   la  norma  in  questione  esclude  la
 applicabilita' delle sanzioni  sostitutive  per  il  certamente  meno
 grave  reato di lesioni colpose determinate da violazione delle norme
 di prevenzione degli infortuni, mentre non la vieta per la diversa  e
 notevolmente   piu'  grave  ipotesi  di  reato  di  omicidio  colposo
 determinato  da  violazione  delle   stesse   norme,   con   evidente
 travalicamento,  per  la  intensita'  della  irrazionalita'  di  tale
 assetto normativo, dei limiti di insindacabilita'  delle  scelte  del
 legislatore,  specie  ove si consideri che nella attuale formulazione
 della  norma  censurata  ai  fini  della   prevista   esclusione   e'
 espressamente  presa  in considerazione la gravita' delle conseguenze
 determinate dalla condotta dell'imputato;
      che la prospettata questione di legittimita'  costituzionale  e'
 evidentemente  rilevante  nel  caso  di specie in cui si tratta della
 applicazione, attualmente consentita, della sanzione sostitutiva;