IL PRETORE Sulla richiesta dell'imputato Fuso di applicazione della sanzione sostitutiva di L. 2.000.000 di multa in luogo della pena di mesi due giorni venti di reclusione relativamente al delitto, contestato al capo A della rubrica, di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in ordine alla quale il p.m. ha espresso il proprio consenso; Premesso che sembrano ricorrere le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento, poiche' alla stregua degli atti nel fascicolo per il dibattimento non emergono le condizioni per una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e comparazione delle circostanze appaiono corrette, la concreta determinazione della sanzione, pur nella sua lieve entita' non sembra contrastare con i principi desumibili dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e con particolare riferimento alla sostituzione della pena detentiva essa deve ritenersi consentita alla luce dell'avvenuta attribuzione alla competenza del Pretore del delitto in questione (art. 7, lett. H, del c.p.p.), dell'innovazione apportata in tema di limiti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive dall'art. 5 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, e dell'assenza di un'espressa esclusione della applicabilita' delle sanzioni sostitutive al delitto in esame, non essendo tale esclusione prevista dall'art. 60, primo comma, della legge n. 689/1981; che tale ultimo profilo della disciplina applicabile al caso di specie appare a questo pretore fortemente sospetto di incostituzionalita'sotto il profilo della violazione delle regole di uguaglianza e parita' di trattamento di situazioni simili e di razionalita' delle scelte discrezionali del legislatore desumibili dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' la citata norma dell'art. 60, primo comma, della legge n. 689/1981 esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p., quando si tratti di fatti commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del c.p. sicche' per effetto, certamente non voluto dal legislatore, delle innovazioni legislative sopravvenute alla disciplina dell'art. 60 della legge n. 689/1981 la norma in questione esclude la applicabilita' delle sanzioni sostitutive per il certamente meno grave reato di lesioni colpose determinate da violazione delle norme di prevenzione degli infortuni, mentre non la vieta per la diversa e notevolmente piu' grave ipotesi di reato di omicidio colposo determinato da violazione delle stesse norme, con evidente travalicamento, per la intensita' della irrazionalita' di tale assetto normativo, dei limiti di insindacabilita' delle scelte del legislatore, specie ove si consideri che nella attuale formulazione della norma censurata ai fini della prevista esclusione e' espressamente presa in considerazione la gravita' delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato; che la prospettata questione di legittimita' costituzionale e' evidentemente rilevante nel caso di specie in cui si tratta della applicazione, attualmente consentita, della sanzione sostitutiva;